SENTENZE E ORDINANZE - Studio Legale Versace

Avv. Giuseppe Versace
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SENTENZE E ORDINANZE


Cassazione V, Sez. Penale, sentenza n. 47543-2015 (abuso di mezzi di correzione)

La Corte di Cassazione, la quinta sezione penale, con la sentenza n. 47543/2015, ha condannato per abuso di mezzi di correzione l’insegnante che, con continui atteggiamenti offensivi e minatori, umili e denigri i propri alunni, confermando anche quanto stabilito dai giudici d’Appello di Firenze, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da un’insegnante di inglese dichiarata responsabile dei delitti di abuso di mezzi di correzione nonché violenza privata aggravata.

Corte costituzionale – Sentenza 11.12.2015 n. 260 – Diritto alla Stabilizzazione in caso di abuso anche in caso di vizio genetico del contratto a tempo determinato nella PA
Corte Costituzionale – sentenza n. 260-2015

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1-bis, del decreto legge 21.06.2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilascio dell’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9.08.2013 n. 98, nella parte in cui prevede che l’art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legge 30.04.2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29.06.2010 n.100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine.

Cassazione Sez. IV^ Lav.– Sent. n. 24157 del 26.11.2015 – Licenziamento. Pubblico Impiego - Sentenza n. 24157 del 26.11.2015

Anche nel pubblico impiego è possibile, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, licenziare senza l’obbligo del reintegro poiché l’abolizione dell’articolo 18 non è soltanto valida per il lavoro privato. La Suprema Corte ha fornito precisazioni riguardanti il lavoro pubblico sottolineando che quel che vale per il lavoro privato è applicabile anche nel pubblico impiego.

Consiglio di Stato – Ordinanza n. 5490 del 3 dicembre 2015

Accoglimento istanza cautelare – iscrizione nelle GAE con riserva – illegittimità – diritto alla iscrizione senza preclusioni alla stipula di contratti – sussistenza.
Il Consiglio di Stato – in sede giurisdizionale sez. Sesta –  Ordinanza n. 5490/2015 del 3 dicembre 2015, ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti, stabilendo che devono essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Ordinanza n. 4568-2015 del 22.10.2015 – TAR Lazio – Sezione Terza Bis
Il Tar Lazio – Sezione Terza Bis, in data 22.10.2015, ha emesso l’Ordinanza cautelare, in merito al ricorso proposto da numerosi ricorrenti, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del M.I.U.R. n. 325 del 03.06.2015, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento nella fascia aggiuntiva (IV^ Fascia) i docenti in possesso del diploma di maturità magistrale abilitante, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Il Tar Lazio, ha rilevato che, con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l’atto impugnato dispone espressamente, all’articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n. 235/2014, e che quest’ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati.

Tar Lazio – Sentenza n. 11616 del 13 ottobre 2015 - Precari, per il Tar gli abilitati TFA “congelati” SSIS vanno nelle GAE

Con la Sentenza di merito n. 11616/2015 del 13.10.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale – Lazio, ha disposto che i precari abilitati TFA “congelati” SSIS vanno inseriti nella Graduatorie ad Esaurimento (GAE).

Tribunale di Pordenone – Ordinanza n. 1016 del 14 luglio 2015

I docenti con diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 – Il Giudice del Lavoro di Pordenone dispone l’immediato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Con l’accoglimento totale dell’ordinanza n. 1016/2015 del 20.07.2015 il Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Angelo Riccio Cobucci, ritenuta giusta la domanda proposta in via d’urgenza e ritenuta utilmente formulata la domanda in forma cartacea con tutti i titoli e servizi oggetto di valutazione da pare del M.I.U.R., accoglie le domande delle ricorrenti tutte finalizzate all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ad ogni effetto di legge e in particolare ai fini della loro partecipazione al piano straordinario di immissione a ruolo.

Consiglio di Stato – Sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015
Graduatorie ad Esaurimento. La competenza spetta al Giudice Ordinario – Sezione Lavoro, lo stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la Sentenza 8 luglio 2015, n. 3415

Tribunale di Napoli – Sentenza del 08 luglio 2015 - Reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento

Il Tribunale di Napoli, in persona della Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi, in funzione del Giudice del Lavoro, con Sentenza dell’8.7.2015, ha integralmente accolto tutte le richieste di una docente, disposto il reinserimento della stessa nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della Provincia di Napoli, per la classe di concorso A019, poiché in precedenza era stata esclusa. Inoltre ha condannato alle spese di lite il M.I.U.R.

Tribunale di Pordenone – Ordinanza del 11 giugno 2015

I docenti con diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 – Il Giudice del Lavoro di Pordenone dispone l’immediato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Il Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Angelo Riccio Cobucci, in data 11.06.2015, ha ordinato l’annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Pordenone e per l’effetto dispone l’inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni delle piattaforma telematica.
In merito al difetto di giurisdizione, il Giudice ha rilevato, che “essendo un diritto soggettivo, che più volte la suprema corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di Graduatorie Permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fonte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatoria utile per l’eventuale assunzione (Cass. SS. UU. n. 27991/2013)“.
“Altrettanto il Consiglio di stato ha ribadito in materia di Graduatorie ad esaurimento del personale docente scuola che le controversi promosse per l’accertamento del diritto dei docenti appartengono alla giurisdizione ordinaria”.
Inoltre il Giudice si è espresso anche sul periculum in mora, richiamando il DDL sulla Buona Scuola, confermando che “che il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato. Il Disegno di Legge di riforma delle scuola al co. 2 dell’art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all’inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le Graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.9.2015 perderanno efficacia. Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti“.
Alle luce delle sopra motivazioni, il Giudice di Pordenone, Dott. Angelo Riccio Cobucci, ha accolto la domanda proposta dai docenti, in via d’urgenza ex ricorso 700 c.p.c. ordinando l’annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Pordenone e per l’effetto dispone l’inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni delle piattaforma telematica.

Tribunale di Palermo – Sentenza n. 1598 del 11 giugno 2015 - I docenti congelati SSIS – Il Giudice del Lavoro li fa entrare nelle graduatorie ad esaurimento.

Il Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Luisa Trizzino, con la  Sentenza n.1598/2015, emessa l’11 giugno 2015, ha ordinato al M.I.U.R. la riammissione in G.A.E. della docente che era stata congelata SSIS.
Il Giudice del Lavoro ha chiarito che a seguito della Sentenza del T.A.R. – Lazio n. 5912/2014 che ha annullato il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013 nella parte in cui consente l’iscrizione alle GAE dei c.d. congelati SSIS sottolineando “l’irragionevolezza e la disparità di trattamento” ed evidenziando che “tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, la ricorrente, pur ammesse alla SSIS, non hanno potuto frequentare per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca (peraltro disciplinarmente omogeneo) e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell’a.s. 2008/2009)”.
Il Giudice del Lavoro richiama dunque una nuova sentenza del T.A.R. Lazio, la n. 2748/2015, nella quale la stessa sottolinea la differente posizione rivestita dagli abilitati con il ciclo TFA che “non rientrano in alcun regime transitorio trattandosi di laureati che si sono iscritti al TFA quando oramai le disposizioni di cui al regolamento adottato con il D.M. n. 249 del 2010 erano a regime” e quella dei congelati SSIS “soggetti che iscritti alle Scuole di specializzazione per l’Insegnamento nell’a.a, 2007/2008 e 2008/2009 si erano visti congelare l’iscrizione in quanto vincitori di borse di studio di dottorato che impedivano loro di proseguire contemporaneamente due corsi universitari“.
Alla luce del quadro normativo sopra evidenziato il Giudice ha così concluso: “la ricorrente ha conseguito l’abilitazione completando il percorso abilitante quale TFA dopo averlo iniziato come SSIS, pertanto va riconosciuto il medesimo diritto di accesso alle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, spettante agli abilitanti SSIS.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 10449 del 21 maggio 2015

Insegnanti precari; è competente il giudice del luogo dove il rapporto è in essere al momento della domanda. La Suprema Corte di Cassazione – Sezione Sesta – con l’Ordinanza n. 10449 del 22 Maggio 2015, ha stabilito la competenza del Giudice del luogo dove il rapporto è in essere al momento della domanda.

Tribunale di Napoli – Sentenza n. 4197 del 06 maggio 2015 - Precari Comune di Napoli: il Tribunale di Napoli dice sì alla stabilizzazione.

Il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, il dr. Paolo Coppola, con la Sentenza n. 4197/2015 del 6 maggio 2015, dice si sulla stabilizzazione dei precari del Comune di Napoli, trasformando il rapporto di lavoro da tempo determinato in indeterminato, oltre al pagamento delle retribuzioni contrattualmente dovute per i periodi di interruzione del lavoro, ed ha condannato il Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio.

Tribunale di Frosinone – Ordinanza del 24 luglio 2014 - Il Tribunale di Frosinone – sez. lavoro – da ragione al ricorrente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Il Giudice del Lavoro di Frosinone, con Ordinanza del 24.7.2014, relativa alla causa proposta con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha integralmente accolto le richieste di una docente, ritenendo illegittimo il Decreto Ministeriale n. 42/2009 nonché il successivo Decreto Ministeriale n. 44/2011, nella parte in cui non consentivano la possibilità di presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per coloro che non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Facoltà prevista, invece, da una norma primaria, la Legge 296/2006. Ne consegue che i citati decreti ministeriali hanno introdotto una nuova ipotesi di decadenza che la legge non prevedeva, onerando illegittimamente il docente che già figura in graduatoria di un’ulteriore manifestazione di volontà formale volta a confermare una volontà già espressa.
Il Giudice del Lavoro precisato che il ricorso cautelare deve essere accolto, disposto il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola dell’infanzia della Provincia di Frosinone, per gli anni scolastici 2014/2017.
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