Sentenze
Sentenze
Concorso Dirigenti Scolastici. Diritto di preferenza Legge 104/1992
Una Neo Dirigente, assistita dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, con la Sentenza n. 78 emessa in data 5.3.2020 dal Tribunale di Ancona, si è vista assegnare una sede di servizio nella regione Molise, con diritto di scelta in capo alla ricorrente tra quelle vacanti.
Il Giudice Dott.ssa Arianna Sbano, ha ritenuto valide e provate tutte le richieste avanzate dalla difesa, stabilendo: “La ricorrente in epigrafe indicata, docente vincitrice del concorso indetto dal MIUR in data 23.11.2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici ed assegnata alla regione Marche, lamenta il mancato riconoscimento del diritto di precedenza nella scelta della sede, in ambito nazionale, ai sensi dell’art. 33 L. n. 104/1992, in quanto referente unica per l’assistenza al padre disabile. Chiede, pertanto, che l’amministrazione scolastica sia condannata al conferimento di un incarico dirigenziale presso una sede scolastica della provincia di Campobasso o Isernia, tra quelle dichiarate disponibili dal MIUR. L’amministrazione scolastica contesta il diritto della ricorrente, assumendo che, avendo ella partecipato ad un concorso nazionale con graduatoria nazionale, non sarebbe stato possibile per l’amministrazione consentire l’espressione della preferenza ai sensi dell’art. 33 L. n. 104/1992 in ambito nazionale ma solo nella successiva fase dell’immissione in ruolo, in ambito regionale. Contesta, inoltre, che la ricorrente non avrebbe fornito, come suo onere, prova dell’esistenza di un posto vacante e disponibile presso la regione Molise.
Si premette che appare pacifico e documentato in atti che la ricorrente goda dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 per assistenza al padre, riconosciuto invalido in condizioni di gravità ex legge 104/1992 da svariati anni. E’, altresì, pacifico che, né al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso né nella fase di espressione di preferenza della sede tra 17 regioni italiane, è stato permesso alla ricorrente di far valere il proprio diritto di precedenza. Infatti, solo una volta assegnata la regione, l’USR di competenza ha previsto l’applicabilità delle preferenze di scelta della sede ai sensi degli artt. 21 o 33 della l. n. 104/1992. Ebbene, l’art. 33 comma 5 l. cit. prevede che: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”; Come affermato dalla Suprema Corte, (v. sent. SS.UU. n. 16102 del 2009) “la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, non configura in generale, in capo ai soggetti ivi individuati, un diritto assoluto e illimitato, poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro”. Ancora di recente, la Suprema Corte (v. n. 585/2016) ha confermato che “tale diritto, in virtù dell’inciso contenuto nella norma, secondo il quale esso può essere esercitato ove possibile, in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora l’esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell’azienda (se si verta in situazione di lavoro privato) ed implica che l’handicap sia grave o, comunque, richieda un’assistenza continuativa (Cass. 27.05.03 n. 8436). Il diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 25.01.06 n. 1396 e 27.03.08 n. 7945)”. La Corte di Cassazione, con la recente sent. n. 6550/2019, ha, altresì’, evidenziato l’esigenza di addossare al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni. Orbene, sotto tale profilo, l’Amministrazione non ha dedotto alcuna specifica esigenza discendente da un interesse pubblico, che venga in qualche modo pregiudicata dall’assegnazione della ricorrente nella regione di preferenza, bensì unicamente l’applicazione del bando di concorso, nonché la natura nazionale della procedura concorsuale. Si deve, tuttavia, osservare che la disposizione del bando è di natura secondaria e non può violare, oltre che le norme sovranazionali (v. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e di rango costituzionale, neppure la norma di rango primario e speciale della l. n. 104/1992 cit. che impone, certamente “ove possibile”, il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del lavoratore che assiste un disabile. Non si vede, poi, come il fatto che si trattasse di una procedura nazionale abbia potuto impedire o rendere così difficoltoso il riconoscimento del diritto di precedenza, essendo, al contrario, naturale che, nell’ambito di una procedura nazionale, a livello nazionale debba anche essere permesso l’esercizio del diritto ex L. n. 104/1992. D’altronde, è evidente che il riconoscimento del diritto di precedenza solo nella fase di immissione in ruolo, ossia nell’ambito della regione assegnata in virtù del solo criterio della graduatoria di merito, frustra del tutto le esigenze primarie e di rango costituzionale poste a base dei diritti riconosciuti dalla legge 104/1992, comportando conseguenze illogiche e irrazionali, contrarie allo spirito della legge.
Per quanto concerne la prova di posti vacanti presso la regione Molise per i quali la ricorrente avrebbe legittimamente potuto esercitare il proprio diritto di precedenza, si osserva che, come affermato e provato da parte dell’amministrazione scolastica, la ricorrente non risulta essere stata assunta nella prima fase di utilizzo della graduatoria per i 1984 posti a concorso, ma soltanto nella seconda fase, riaperta a seguito di rinuncia di alcuni candidati, venendo, dunque, ripescata in quanto collocatasi al posto 1.996. Di conseguenza, la medesima non avrebbe potuto beneficiare della precedenza accordata dalla legge 104/92 nella prima fase di assegnazione delle sedi, non essendosi posta in posizione utile per l’ottenimento di uno dei 1984 posti. Occorre, pertanto, guardare a quanto successo nella seconda fase, apertasi per coprire ulteriori posti e che ha visto la ricorrente collocarsi tra gli assunti. Ebbene, dal documento n. 5 che contiene l’elenco delle regioni assegnate ai candidati collocatisi dal posto 1985 in poi, risulta che al candidato posto in graduatoria al n. 1990, sia stata assegnata proprio la regione Molise.
Ebbene, laddove, quanto meno in questa seconda fase, fosse stata riconosciuta la precedenza qui invocata, la ricorrente avrebbe avuto diritto di scegliere prima del candidato 1990 e, così, ottenere una sede presso la regione Molise. Il fatto, poi, che, allo stato, esistano o meno altri posti vacanti non ha rilevanza assorbente (di qui la mancata integrazione del contraddittorio con l’eventuale perdente posto), non avendo la ricorrente chiesto un posto specifico, con conseguente possibilità di essere assegnata presso la regione Molise anche in soprannumero. La domanda va, di conseguenza, accolta. … P.Q.M. Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1562/19 R.C.L., così provvede:
In accoglimento del ricorso, ordina all’amministrazione scolastica di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio della regione Molise, con diritto di scelta in capo alla ricorrente tra quelle vacanti”.
Avv. Giuseppe Versace
RETTIFICA DEL PUNTEGGIO RICONOSCIMENTO AI FINI ECONOMICI E NON GIURIDICI PER IL PRECEDENTE SERVIZIO PRESTATO IN ISTITUTO PARITARIO, PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DELLO STESSO ISTITUTO. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LAVORO.
Riconoscimento servizio prestato in istituto paritario – omesso versamento dei contributi previdenziali. – Tribunale di Alessandra, sez. Lavoro – Ordinanza Accoglimento totale del 6.3.2020
Una collaboratrice scolastica, assistita dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, potrà finalmente vedersi riconosciuto e valutato il periodo svolto presso l’Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2014/2015 e 2015/2016, nonché quello che avrebbe prestato nell’arco del tempo che va dal 17.12.2018 al 30.06.2019, svolto presso l’Istituto Statale della Provincia di Alessandria. Con ricorso proposto in data 14.01.2020, il Tribunale di Alessandria – Sez. Lavoro, in tempi brevi, con Ordinanza emessa dal Giudice Dott.ssa Valeria Ardoino, ha accolto il ricorso cautelare, proposto dalla C.S.; che durante il contratto di lavoro, si era visto negare dall’Amministrazione scolastica, la valutazione ai fini giuridici degli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, svolti presso l’Istituto Paritario, dichiarando l’illegittimità della rideterminazione del punteggio assegnato alla ricorrente, oltre all’inserimento nelle graduatorie definitive di terza fascia – triennio 2017/2020, avvenuta con decreto n. 916 dell’8.2.2019, condannando il M.I.U.R. ad attribuire alla ricorrente l’integrale punteggio di servizio.
Il Tribunale dichiara l’illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza naturale del contratto (30.6.2019), oltre accessori di legge.
Avv. Giuseppe Versace
Alunno non ammesso alla classe successiva – confermata la misura cautelare
Alunno non ammesso alla classe successiva, ricorre al T.A.R., che lo ammette alla classe 5^, il M.I.U.R. fa Appello al Consiglio di Stato, ma quest’ultimo conferma l’Ordinanza del T.A.R., con condanna alle spese del M.I.U.R.
Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi difensiva dell’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna e dell’Avv. Lorenzo Esposti del foro di Milano, confermando la misura cautelare di primo grado.
Nello specifico, l’alunno non era stato ammesso alla classe successiva, la 5^; l’Avv. Esposti impugnava il verbale di non ammissione presso il T.A.R. per la Lombardia, il quale anticipando l’esito favorevole della causa non avendo il consiglio di classe valutato la complessiva situazione dell’alunno ed il pregresso percorso scolastico (l’anno precedente era stato ammesso senza debiti formativi), ha accolto l’istanza cautelare al fine di consentire all’alunno la frequenza all’anno successivo.
Il M.I.U.R. non soddisfatto dell’esito negativo, proponeva appello all’ordinanza emessa dal T.A.R. per la Lombardia.
L’Alunno si costituiva in giudizio con gli Avv.ti Giuseppe Versace e Lorenzo Esposti, ribadendo la propria tesi difensiva; l’Avv. Versace evidenziava che l’alunno era iscritto e frequentava con profitto la classe 5^. Il Consiglio di Stato, in data 11.02.2020, con ordinanza n. 671/2020, respingeva l’Appello proposto dal M.I.U.R., confermando la misura cautelare disposta in primo grado, con la condanna del Ministero alle spese di giudizio.
Avv. Giuseppe Versace Avv. Lorenzo Esposti
Diritto del Dirigente scolastico ad avere una sede vicina al luogo di residenza per assistenza del familiare disabile
Confermata in tutta Italia la tesi dell’Avv. Giuseppe Versace, in data 4.2.2020, anche il Tribunale di Belluno – in Composizione Collegiale – ha accolto con decreto le argomentazioni difensive riconoscendo il diritto del D.S. ad avere una sede vicina al luogo di residenza per assistenza del familiare disabile.
Il Tribunale di Belluno, con una decisione esemplare assunta con decreto del 4.2.2020, ha riformato l’Ordinanza ex art. 669 terdecis c.p.c., accogliendo il reclamo proposto dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, ordinando all’Amministrazione Scolastica di rivalutare la domanda di assegnazione proposta della neo DS, considerando la precedenza di cui all’art. 33 quinto comma della legge n. 104 del 1992, adottando i provvedimenti del caso.
Dopo aver vinto il concorso per dirigenti scolastici, la ricorrente era stata assegnata dal Miur alla Regione del Veneto, molto distante rispetto al luogo in cui si trova il familiare disabile impedendole, di fatto, di continuare a prestare assistenza, arrecando un danno allo stesso.
Con il ricorso patrocinato dall’avv. Giuseppe Versace sono state sollevate diverse contestazioni anche in relazione alla normativa del bando di concorso che non consentiva ai candidati, prima dell’assegnazione della Regione, di poter evidenziare la presenza di eventuali esigenze riconducibili alla legge 104/1992.
Sul punto, il Giudici hanno stabilito che il reclamo è fondato, così ritenendo: “considerato che con l’ordinanza del 16.11.2019, reclamata in questa sede, il Tribunale di Belluno ha rigettato per difetto del fumus il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da … con il quale quest’ultima aveva chiesto la condanna dell’amministrazione scolastica a conferire alla medesima l’incarico dirigenziale presso altra sede nella provincia dell’Aquila, essendo la stessa titolare dei benefici della legge n. 104 del 1992, in quanto referente unico per l’assistenza della signora …, residente nella predetta provincia; … ritenuto che la disposizione del bando è di natura secondaria e non può violare una norma di rango primario quale è la legge n. 104/1992 che impone il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibile più vicine al domicilio del lavoratore titolare dei benefici della legge n. 104/1992; … considerato che non riconoscere la precedenza di scelta al lavoratore titolare di benefici della legge 104/1992, vanifica di fatto la tutela riconosciuta della predetta legge; … PQM accoglie il reclamo e per effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza reclamata, ORDINA all’amministrazione resistente di rilevare la domanda della ricorrente, considerando la precedenza di cui all’art. 33, co. 5 della Legge 104/1992 e di adottare i provvedimenti conseguenti”.
Avv. Giuseppe Versace
Nuova conferma e doppia vittoria per l’avv. Giuseppe
Versace, sul diritto di scelta tra le sedi disponibili dei Neo Dirigenti
Scolastici, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge 104/1992.
Il Tribunale
di Reggio Calabria – sez. Lavoro, in composizione collegiale, con decreto di
rigetto n. 98/2020, accogliendo la tesi dell’avvocato Giuseppe Versace, ha
respinto il reclamo da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, confermando l’Ordinanza Accoglimento totale n. 18661_2019 del
4.11.2019, stabilendo che il reclamo è infondato, con la seguente motivazione:
“Questo Tribunale, in composizione collegiale, si è recentemente
espresso su identica questione oggetto dell’odierno giudizio ritenendo non
condivisibile la tesi del Ministero reclamante che posticipa l’esercizio del
diritto di scelta prioritaria della sede di servizio più vicina al domicilio
della persona da assistere, di cui all’art. 33 comma 5 L. n. 104/1992,
all’inquadramento dei vincitori del concorso per dirigente scolastico nei ruoli
regionali. Il Collegio, condividendone il percorso logico giuridico, aderisce
alle motivazioni già
espresse dai giudici della Sezione, sia in composizione monocratica che in
composizione collegiale. 2.1. L’art. 33 comma 5 della
L. n. 104/1992 prevede che il dipendente, pubblico o privato, che assiste
persona con handicap in situazione di gravità “ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. La Corte
Costituzionale ha chiarito che la previsione di cui al citato comma 5 dell'art.
33, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti di cui al comma
3, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale
espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano
dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il
ruolo delle famiglie "resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei
soggetti portatori di handicap" (Corte Cost. n. 213/2016; n. 203/2013; n.
19/2009; n. 158/2007 e n. 233/2005). L'assistenza del disabile e, in
particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le
sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della
personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di
handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Corte
Cost. n. 213/2016; n. 158/2007 e n. 350/2003). Il diritto alla salute
psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque
garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia
come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale, ivi
compresa la comunità familiare. Sulla scorta di tali enunciazioni, la Suprema
Corte ha affermato che “l'art. 33, comma 5 [nel testo modificato dalla L. n.
53/2000 e dalla L. n. 183/2010] disciplina uno strumento indiretto di tutela in
favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del
familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché
quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica
di assistenza”. Pertanto, “il diritto del cd. caregiver familiare a scegliere
la sede di lavoro più vicina al domicilio del congiunto disabile può essere
esercitato sia all'atto dell'assunzione, mediante la scelta della sede in cui
viene svolta l'attività lavorativa, sia nel corso del rapporto, con una domanda
di trasferimento, ove ciò sia possibile e purché sussistano i requisiti
oggettivi e soggettivi di cui all'art 33, comma 3, l. n. 104 del 1992. Invero
la ratio della disposizione in oggetto è quella di agevolare coloro che si
occupano dell'assistenza di un proprio parente non più autosufficiente, con il
presupposto che il ruolo delle famiglie è fondamentale nella cura. Pertanto, è
da ritenersi irrilevante se tale esigenza di assistenza sia sorta nel corso del
rapporto di lavoro o sia presente già all'instaurazione dello stesso, poiché,
la necessità di sostegno al
congiunto disabile può essere fatta valere in ogni momento dal lavoratore”
(cfr. Cass. 01/03/2019, n. 6150 che richiama Cass. n. 7120/2018; n.
24015/2017). 2.2.
Esplicata la ratio
della disciplina in parola e chiarito che il diritto all’avvicinamento al
congiunto disabile può essere esercitato sia all’atto di scelta della sede di
servizio che in un momento successivo, occorre, a questo punto, ricordare
quelle che sono le condizioni cui la legge subordina il diritto in parola.
Orbene i requisiti oggettivi e soggettivi sono, innanzitutto, indicati all’art.
33 comma 3, a norma del quale “A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste
persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro
il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto (…)”. Si rileva che la L.
n. 183/2010 (art. 4) ha eliminato dal citato art. 33 comma 5 la previsione
della continuità ed esclusività dell'assistenza che limitavano la concessione
delle agevolazioni in questione. L’unico limite a tale diritto, in presenza dei
suddetti requisiti, è costituito dalla locuzione “ove possibile”. La Corte di
Cassazione (Cass. n. 6150/2019 cit.) ha, invero, ribadito che non vi è “dubbio
che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso
"ove possibile" contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un
bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi
dell'art. 41 Cost.. Tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte
(Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà
valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del
lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive,
allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non
suscettibili di essere diversamente soddisfatte”; il diritto non è assoluto e
privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti
incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro,
poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro
pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 25/01/2006
n. 1396 e Cass. 27/03/2008 n. 7945)”. Ribadisce la Cassazione l’esigenza di
addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di
assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per
lo svolgimento delle mansioni. 2.3. Ciò posto, venendo al caso di specie, parte
ricorrente ha dimostrato, con la documentazione versata in atti, la sussistenza
dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge e, dunque,
l'esistenza dei presupposti per poter beneficiare dell’assegnazione ex art. 33, comma 5,
presso la sede di servizio più vicina al domicilio del disabile. Del resto il MIUR non contesta specificamente la sussistenza in
capo alla ricorrente della titolarità dei benefici di cui alla citata L. n.
104/1992, comprovati del resto dal godimento dei permessi retribuiti ex art.
33. Due sono, invece, le circostanze oggetto di contestazione: 1) la
sussistenza di posti disponibili in Sicilia; 2) la questione giuridica circa il
fatto che il diritto di cui all’art. 33 comma 5 non possa essere garantito
prima dell’atto della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale
assegnazione della sede di servizio (quest’ultima intesa come l’istituzione
scolastica in cui si svolgerà l’incarico), e tanto sul presupposto che la
precedente assegnazione dei vincitori al ruolo regionale (nel cui ambito viene
successivamente individuata l’istituzione scolastica) sia fuori della fase di
assunzione, perché temporalmente antecedente la stipula del contratto
individuale di lavoro. Con riferimento alla prima delle obiezioni frapposte dall’Amministrazione,
si evidenzia che la stessa è contraddetta proprio dalla circostanza che, nelle
more, l’U.S.R. per la Sicilia abbia conferito alla prof.ssa …. l’incarico di
dirigente scolastico presso la D.D. “Palazzello” di ….; sede quest’ultima
scelta tra le varie disponibili (cfr. all. n. 1 memoria). Nè è dedotta la
sussistenza ragioni organizzative ostative all’assegnazione del ricorrente
presso le sedi disponibili nella Regioni Sicilia. Quanto alla vexata questio
iuris, il collegio condivide l’opinione già espressa da questo Tribunale
secondo cui il decreto di approvazione della graduatoria (n. 1205
dell’01.08.2019), che dichiara vincitori i candidati utilmente collocati entro
il 2900° posto, tra i quali pacificamente rientra la …., costituisce lo sbarramento
oltre il quale “tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione”. Ne
discende che, nonostante la fase di assunzione dei vincitori si caratterizzi
per una scissione temporale tra l’assegnazione ad un ruolo regionale prima e
l’individuazione dell’istituzione scolastica nell’ambito regionale poi,
entrambe le fasi debbano, tuttavia, considerarsi unitariamente specie ai fini
della tutela apprestata dalla L. n. 104/1992. Opinare diversamente - e dunque,
non consentire l’esercizio delle prerogative di cui all’art. 33 comma 5 L. 104
cit. già nella fase di assegnazione ai ruoli regionali – comporterebbe
un’inopinata restrizione della portata applicativa della L. n. 104 con
un’evidente frustrazione degli scopi cui sono preordinati i benefici in essa contemplati.
Del resto, assegnare la sede al lavoratore protetto in una regione distante, e
quindi attuare la tutela solo in questo circoscritto ambito, appare del tutto
illogico, ove si consideri che diviene abbastanza indifferente, nell’ambito
regionale distanziato dal domicilio del disabile da assistere, la scelta tra
l’una o l’altra sede. Ne discende che la tutela del diritto della scelta
prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del disabile deve
passare necessariamente attraverso la sua logica anticipazione alla fase di
assegnazione della regione prescelta. Non si rivengono, inoltre, limiti o ragioni ostative
a siffatta interpretazione nell’invocato art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001
(a mente del quale «Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità
giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono
inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti
dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo
di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa»).
Come detto, l’assegnazione e l’inquadramento in ruolo regionale
dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori
stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di
servizio, fase in cui va assicurato l’esercizio del diritto di cui all’art. 33
comma 5 L. n. 104. Inoltre, la disposizione di rango secondario, quale è la
norma contenuta nel bando di concorso, non può violare la norma di rango
primario e speciale della L. n. 104/1992 che impone il rispetto della scelta
prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del disabile da
assistere. Né, infine, a seguire la tesi esposta, si verificherebbe alcun
sovvertimento della graduatoria di merito, posto che non viene riformulato
l’ordine di graduatoria nazionale, ma solo diversamente gestita ai fini
dell’assegnazione di prima sede. 3. Venendo al periculum, pure contestato,
tenuto conto della notevole distanza tra il Comune ove assegnata la reclamata
(Reggio Calabria) e quello di residenza della madre disabile (…, SR), deve,
altresì, ritenersi sussistente il pericolo di un pregiudizio imminente ed
irreparabile per il diritto alla salute del soggetto portatore di handicap –
non adeguatamente ristorabile con la tutela risarcitoria – che rischierebbe, in
assenza della necessaria assistenza prestata dalla reclamata, di essere
gravemente leso nell’attesa di far valere il diritto in via ordinaria. Per
tutto quanto sopra esposto, il reclamo si rivela infondato e come tale va
rigettato. 4. Trattandosi di cautelare in corso di causa, la statuizione sulle
spese è rinviata all’esito del giudizio di merito.
P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, quale Giudice del
lavoro, letto l’art. 669 terdecies c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e
difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo; - spese al merito; - dichiara sussistenti gli
estremi per il pagamento aggiuntivo a carico della reclamante soccombente degli
importi di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato
dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, in misura pari al contributo dovuto per il
corrente reclamo.
Parallelamente
con l’Ordinanza d’Accoglimento totale n. 26/2020 del 3.1.2020, il Tribunale di
Reggio Calabria – Sez. Lavoro, Giudice Dr.ssa Valentina Oliterno, ha così
statuito:
“Parte ricorrente si duole della mancata applicazione, nella fase
di assegnazione ai ruoli regionali, dei benefici dell’art. 33, co. 5, della L.
n. 104/1992. L’art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992 prevede che il dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità
“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della
persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede”. La Corte Costituzionale ha
chiarito che la previsione di cui al citato comma 5 dell'art. 33, al pari delle
disposizioni sui permessi mensili retribuiti di cui al comma 3, rientra nel
novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello
Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei
confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie
"resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di
handicap" (Corte Cost. n. 213/2016; n. 203/2013; n. 19/2009; n. 158/2007 e
n. 233/2005). L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento
dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative,
costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei
strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua
accezione più ampia di salute psico-fisica (Corte Cost. n. 213/2016; n.
158/2007 e n. 350/2003). Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della
assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto
con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente
parte di una formazione sociale, ivi compresa la comunità familiare. Sulla
scorta di tali enunciazioni, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 33,
comma 5 [nel testo modificato dalla L. n. 53/2000 e dalla L. n. 183/2010]
disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione
di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta
della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più
possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza”. Pertanto,
“il diritto del cd. caregiver familiare a scegliere la sede di lavoro più
vicina al domicilio del congiunto disabile può essere esercitato sia all'atto
dell'assunzione, mediante la scelta della sede in cui viene svolta l'attività
lavorativa, sia nel corso del rapporto, con una domanda di trasferimento, ove
ciò sia possibile e purché sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di cui
all'art 33, comma 3, l. n. 104 del 1992. Invero la ratio della disposizione in
oggetto è quella di agevolare coloro che si occupano dell'assistenza di un
proprio parente non più autosufficiente, con il presupposto che il ruolo delle
famiglie è fondamentale nella cura. Pertanto, è da ritenersi irrilevante se
tale esigenza di assistenza sia sorta nel corso del rapporto di lavoro o sia
presente già all'instaurazione dello stesso, poiché, la necessità di sostegno
al congiunto disabile può essere fatta valere in ogni momento dal lavoratore”
(cfr. Cass. 01/03/2019, n. 6150 che richiama Cass. n. 7120/2018; n.
24015/2017). 3.2. Esplicata la ratio della disciplina in parola e chiarito che
il diritto all’avvicinamento al congiunto disabile può essere esercitato sia
all’atto di scelta della sede di servizio che in un momento successivo,
occorre, a questo punto, ricordare quelle che sono le condizioni cui la legge
subordina il diritto in parola. Orbene i requisiti oggettivi e soggettivi sono,
innanzitutto, indicati all’art. 33 comma 3, a norma del quale “A condizione che
la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione
di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il
terzo grado qualora i genitori
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto (…)”. Si rileva che la L. n. 183/2010 (art. 4) ha eliminato dal citato
art. 33 comma 5 la previsione della continuità ed esclusività dell'assistenza
che limitavano la concessione delle agevolazioni in questione. L’unico limite a
tale diritto, in presenza dei suddetti requisiti, è costituito dalla locuzione
“ove possibile”. La Corte di Cassazione (Cass. n. 6150/2019 cit.) ha, invero,
ribadito che non vi è “dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come
reso evidente dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma) ma
debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del
datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 Cost.. Tale bilanciamento, come già
statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201
del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare
disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e
produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma
anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”; il diritto non è
assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove
risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di
lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di
lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass.
25/01/2006 n. 1396 e Cass. 27/03/2008 n. 7945)”.
Ribadisce la Cassazione
l’esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare
l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano
posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni. 3.3. Ciò posto, venendo al
caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato, con la documentazione versata
in atti, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla
legge e, dunque, l'esistenza dei presupposti per poter beneficiare
dell’assegnazione ex art. 33, comma 5, presso la sede di servizio più vicina al
domicilio del disabile. È provato che la stessa assista, in maniera
continuativa, il padre affetto da handicap grave (art. 3 comma 3 L. n. 104
cit.), con lei convivente e non ricoverato a tempo pieno. Punto focale della
vicenda che occupa è la circostanza che, secondo le previsioni del bando, il
diritto di cui all’art. 33 comma 5 non possa essere garantito prima dell’atto
della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale assegnazione
della sede di servizio (quest’ultima intesa come l’istituzione scolastica in
cui si svolgerà l’incarico), e tanto sul presupposto, diffusamente espresso dal
MIUR in identici giudizi innanzi a questo e ad altri Tribunali, che la
precedente assegnazione dei vincitori al ruolo regionale (nel cui ambito viene
successivamente individuata l’istituzione scolastica) sia fuori della fase di
assunzione, perché temporalmente antecedente la stipula del contratto
individuale di lavoro. Questo giudicante si è già espresso sul punto condividendo
l’opinione già espressa dall’intestato Tribunale, in composizione monocratica e
collegiale, secondo cui il decreto di approvazione della graduatoria (n. 1205
dell’01.08.2019), che dichiara vincitori i candidati utilmente collocati entro
il 2900° posto,
tra i quali pacificamente rientra la …, costituisce lo sbarramento oltre il
quale “tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione”. Ne discende che, nonostante la fase di assunzione dei vincitori si
caratterizzi per una scissione temporale tra l’assegnazione ad un ruolo
regionale prima e l’individuazione dell’istituzione scolastica nell’ambito
regionale poi, entrambe le fasi debbano, tuttavia, considerarsi unitariamente
specie ai fini della tutela apprestata dalla L. n. 104/1992. Opinare diversamente
- e dunque, non consentire l’esercizio delle prerogative di cui all’art. 33
comma 5 L. 104 cit. già nella fase di assegnazione ai ruoli regionali –
comporterebbe un’inopinata restrizione della portata applicativa della L. n.
104 con un’evidente frustrazione degli scopi cui sono preordinati i benefici in
essa contemplati. Del resto, assegnare la sede al lavoratore protetto in una
regione distante, e quindi attuare la tutela solo in questo circoscritto
ambito, appare del tutto illogico, ove si consideri che diviene abbastanza
indifferente, nell’ambito regionale distanziato dal domicilio del disabile da
assistere, la scelta tra l’una o l’altra sede. Ne discende che la tutela del
diritto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio
del disabile deve passare necessariamente attraverso la sua logica
anticipazione alla fase di assegnazione della regione prescelta. Non si
rivengono, inoltre, limiti o ragioni ostative a siffatta interpretazione
nell’invocato art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 (a mente del quale
«Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed
autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono
inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti
dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo
di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa»).
Come detto, l’assegnazione e l’inquadramento in ruolo regionale
dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori
stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di
servizio, fase in cui va assicurato l’esercizio del diritto di cui all’art. 33
comma 5 L. n. 104. Inoltre, la disposizione di rango secondario, quale è la
norma contenuta nel bando di concorso, non può violare la norma di rango
primario e speciale della L. n. 104/1992 che impone il rispetto della scelta
prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del disabile da
assistere. 4. Sul periculum in mora. Tenuto
conto della notevole distanza tra il Comune ove assegnata la ricorrente (Reggio
Calabria) e quello di residenza del padre disabile (Ragusa), deve, altresì,
ritenersi sussistente il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile
per il diritto alla salute del soggetto portatore di handicap – non
adeguatamente ristorabile con la tutela risarcitoria – che rischierebbe, in
assenza della necessaria
assistenza prestata da parte attrice, di essere gravemente leso nell’attesa di
far valere il diritto in via ordinaria. 5.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarato il diritto di …
all’assegnazione nel ruolo regionale e nella sede di servizio più vicina al
domicilio del padre, portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992, da
assistere; per l’effetto deve ordinarsi al Ministero convenuto di assegnare la
ricorrente nei ruoli della dirigenza scolastica della Regione Sicilia e presso
una sede di lavoro (intesa come istituzione scolastica) vacante e disponibile
più vicina al domicilio del padre …. 6. Trattandosi di cautelare in corso di
causa, la statuizione sulle spese è rinviata all’esito del giudizio di merito. P.T.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale
Giudice del lavoro, letti gli artt. 700, 669 bis e s.s. c.p.c., ogni contraria
istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia del MIUR; -in accoglimento della domanda
cautelare, dichiara il diritto di … all’assegnazione nel ruolo regionale e
nella sede di servizio più vicina al domicilio del padre, portatore di handicap
ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992, da assistere; - per l’effetto ordina al
Ministero convenuto di assegnare la ricorrente nei ruoli della dirigenza
scolastica della Regione Sicilia e presso una sede di lavoro (intesa come
istituzione scolastica) vacante e disponibile più vicina al domicilio del padre.
Avv.
Giuseppe Versace
Rettifica del punteggio
riconoscimento dei fini economici e non giuridici per il precedente
servizio prestato in istituto paritario, per omesso versamento dei
contributi previdenziali dello stesso istituto
Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro, con Ordinanza Accoglimento totale n. 89/2019 dell’1.10.2019
Ancora un’altra vittoria a conferma delle motivazioni avanzate
dall’avv. Giuseppe Versace sulla oramai nota problematica, relativa alla
rettifica del punteggio, dovuto al servizio precedentemente prestato in
qualità di collaboratore scolastico, presso gli istituti paritari, ma
non valutato ai fini del punteggio, in quanto gli Istituti paritari
hanno omesso il versamento dei contributi previdenziali.
In data 1.10.2019, un collaboratore scolastico, assistito dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna,
potrà finalmente vedersi riconosciuto e valutato il periodo svolto
presso l’Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2003/2014 e 2004/2005.
Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso – Sez. Lavoro, che in tempi
brevi, con Ordinanza, emessa dal Giudice Dr. P. G. Tozzi, ha accolto il
ricorso cautelare, proposto dal C.S., che è stato assunto il 26.09.2018
quale collaboratore scolastico presso l‟I. C. S. n. 4 “Stefanini” di
Treviso, in data 2.10.2018 il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha
decretato la cessazione del rapporto di lavoro e che il giorno
successivo veniva sottoscritto un diverso contratto di lavoro con l’I.
C. S. n. 1 “Martini”, sempre in qualità di collaboratore scolastico, in
data 16.04.2019 il Dirigente Scolastico dell’Istituto con decreto di
rettifica del punteggio, in quanto, all’esito dei controlli effettuati, “l’INPS
ha comunicato che dai controlli effettuati nei loro archivi telematici
non risultano contributi in Estratto per il Collaboratore Scolastico
effettuati dall’ITC “Cavour” di Corigliano Calabro Scalo (CS) per il
periodo considerato”, e conseguentemente il contratto di lavoro
veniva risolto anticipatamente, con riconoscimento del servizio prestato
ai soli fini economici e non giuridici.
Ciò perché l’Istituto in questione aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge.
Il Giudice Dr. Tozzi, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo:
“accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio prestato presso l‟Istituto paritario “Cavour di Corigliano Calabro” in qualità
di collaboratore scolastico degli anni scolastici 2003/2004 e
2004/2005, ai fini della posizione nelle graduatorie di Istituto III
fascia, personale ATA, per il triennio 2017/2020”. Accogliendo il ricorso.
Avv. Giuseppe Versace
Rettifica del punteggio riconoscimento ai fini economici e non giuridici per il precedente servizio prestato in istituto paritario, per omesso versamento dei contributi previdenziali dello stesso istituto
Tribunale di Pavia – Ordinanza Accoglimento totale n. 3913/2019 del 15.11.2019
Una collaboratrice scolastica, assistita dal noto Cassazionista Avv. Giuseppe Versace e dall’Avv. Vincenzo Talia, potrà finalmente vedersi riconosciuto e valutato il periodo svolto presso l’Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2014/2015 e 2015/2016. Lo ha stabilito il Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro, che in tempi brevi, con Ordinanza, emessa dal Giudice Dott.ssa Donatella Oneto, ha accolto il ricorso cautelare, proposto dalla C.S., che in data 13.12.2018, durante il contratto di lavoro, si è visto negare dall’Amministrazione scolastica, la valutazione ai fini giuridici degli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, svolti presso l’Istituto Paritario.
Ciò perché l’Istituto in questione aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge.
Il Giudice Dott.ssa Oneto, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: “Dichiara per la causale di cui in motivazione l’illegittimità del decreto n. 0008807 del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.0008703 in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell’IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente Ordina ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento”. Accogliendo il ricorso.
Avv. Giuseppe Versace
Concorso Dirigenti Scolastici. Legge 104/1992. Ordinanza di accoglimento totale emessa dal Tribunale di Reggio Calabria
Tribunale di Reggio Calabria – Ordinanza Accoglimento totale del 4.11.2019 – Giudice del Lavoro Dr. Francesca Patrizia Sicari.
Una neo Dirigente, assistita dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, si è vista riconoscere il diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell’art. 33, c. 5, Legge 104/1992, sia per l’assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale di dirigente scolastico, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l’assegnazione alla regione Sicilia, sia per l’istituzione scolastica da scegliere nell’ambito della stessa regione per il conferimento dell’incarico di dirigente scolastico, in virtù dell’assunzione della ricorrente quale vincitrice del corso-concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con DDG, prot. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017.
Il Giudice Dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: “Preliminarmente deve precisarsi che l’Ufficio Scolastico Regionale difetta di legittimazione passiva, che sussiste esclusivamente in capo al MIUR. La domanda cautelare proposta va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono. La ricorrente si duole della mancata applicazione, nella fase di assegnazione ai ruoli regionali, dei benefici dell’art. 33, c. 5, della L.104/92.
1.Appare infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. E’ pacifico che il Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito, sulla scorta del Regolamento approvato con D.M. 3.08.2017 n. 138, con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017, al quale l’odierna ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori, integri una vera e propria “procedura concorsuale per l’assunzione” riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, c. 4, d.lgs. n 165/2001. La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l’approvazione della graduatoria finale. La Suprema Corte di Cassazione a S.U., nella sentenza n 12221/2006 (decidendo su una controversia relativa all’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), ha ribadito che la procedura concorsuale “iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l’approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”. Nel caso che ci occupa non è in questione la graduatoria di merito finale, ma la fase successiva dell’assunzione e, precisamente, il mancato riconoscimento della precedenza ex art 33 L 104/92 nella scelta della prima sede di servizio, sin dall’assegnazione ai ruoli regionali. Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell’ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo.
2. E’ pacifico da parte del MIUR che l’odierna ricorrente sia titolare del diritto a godere dei benefici di cui all’art. 33, c. 5, L 104/92. Il diritto di precedenza è stato poi riconosciuto all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale. Il MIUR neanche in questa sede contesta la sussistenza in capo alla ricorrente della titolarità dei benefici di cui alla citata L 104/92, presupposto che deve considerarsi pacifico tra le parti.
3. Sussiste il requisito del periculum in mora. A tal riguardo deve considerarsi l’obbligo triennale di permanenza nella prima sede di servizio, la distanza tra la sede di servizio e quella di residenza della persona da assistere.
4. Sussiste anche il requisito del fumus boni iuris. In buona sostanza, il MIUR: – ritiene applicabile la tutela dell’art. 33, c.5, L 104/92 solo all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale assegnazione della sede di servizio, quest’ultima intesa come l’istituzione scolastica in cui si svolgerà l’incarico; – considera la precedente assegnazione dei vincitori al ruolo regionale (nel cui ambito viene successivamente individuata l’istituzione scolastica) al di fuori della fase di assunzione, perché temporalmente antecedente la stipula del contratto individuale di lavoro. Orbene, con riferimento al corso-concorso in oggetto il Decreto Dipartimentale n. 1205 dell’1.08.2019 così dispone: “Art. 1. E’ approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino all’approvazione della graduatoria successiva. Art. 2. Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto”. La ricorrente si è utilmente collocata nella graduatoria ed in quanto tale è stata dichiarata vincitore. E’ anche rientrata nel contingente dei vincitori del concorso per il quali la P.A. ha disposto l’assunzione, in ragione dei posti vacanti e disponibili che si è determinata a coprire, per cui si è così perfezionato il suo diritto all’assunzione. Tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione. Ritiene il giudicante che le modalità concrete di articolazione della fase di assunzione adottate dall’Amministrazione, con la prevista scissione temporale tra l’assegnazione ad un ruolo regionale e la successiva individuazione dell’istituzione scolastica nel solo ambito territoriale della regione prima assegnata, debbano invece considerarsi unitariamente ai fini della tutela apprestata dalla legge 104/92. La sede di servizio è data dall’istituzione scolastica che si trova nell’ambito del territorio regionale cui corrisponde il relativo ruolo regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001. Né osta a siffatta interpretazione il citato art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001, a mente del quale “«Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa»). L’assegnazione e l’inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va esercitato anche il diritto alla scelta della sede di cui all’art. 33, c. 5, L.104/92. Ne consegue l’accoglimento della domanda cautelare e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero convenuto di consentire alla ricorrente l’esercizio del diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell’art. 33, c. 5, L.104/92, sia per l’assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l’assegnazione alla regione Sicilia, sia per l’istituzione scolastica da scegliere nell’ambito della stessa regione”.
In pieno accogliendo quindi del ricorso presentato della Neo Dirigente Scolastica.
Avv. Giuseppe Versace
Tribunale di Treviso – Ordinanza n. 86-2019 del 30 settembre 2019
Rettifica del punteggio riconoscimento dei fini economici e non giuridici per il precedente servizio prestato in istituto paritario, per omesso versamento dei contributi previdenziali dello stesso istituto.
Un collaboratore scolastico, assistito dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, potrà finalmente vedersi riconosciuto e valutato il periodo svolto presso l’Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2003/2014 e 2004/2005.
Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso – Sez. Lavoro, che in tempi brevi, con Ordinanza, emessa dal Giudice Dr. Pietro Gerardo Tozzi, ha accolto il ricorso cautelare, proposto dal C.S., che al termine del contratto di lavoro relativo all’A.S. 2018/2019, esattamente il 4.7.2019, si è visto negare dall’Amministrazione scolastica, la valutazione ai fini giuridici gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, svolti presso l’Istituto Paritario.
Ciò perché l’Istituto in questione aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge.
Il Giudice Dr. Tozzi, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: “accertata l’illegittimità del decreto n. 566 del 4.07.2019 di rettifica punteggio emesso dal dirigente Scolastico dell’I.C. Villorba e Povegliano di Fontane di Villorba e accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio svolto presso l’Istituto Paritario “Cavour” di Corigliano Calabro in qualità di collaborato scolastico negli anni 2003/2004 e 2004/2005”. Accogliendo il ricorso.
Avv. Giuseppe Versace
ITP in II fascia: il Consiglio di Stato rigetta l’istanza di sospensiva del MIUR e conferma inserimento in II fascia. Nuova rilevante vittoria.
Si segnala la nuova rilevante vittoria conseguita dall’Avv. Giuseppe Versace in collaborazione con l’Avv. Giuseppe Buonanno in fase cautelare al Consiglio di Stato a favore dei docenti ITP – Insegnanti Tecnico Pratici in giudizio avente ad oggetto l’ammissione in II fascia di Graduatorie d’Istituto.
Con Ordinanza n. 1217 dell’8 marzo 2019 (RG 524/2019) il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza del MIUR che chiedeva di sospendere l’efficacia della Sentenza del TAR Lazio Roma (n. 8038/2018) che aveva disposto l’inserimento in II fascia dei docenti ITP ricorrenti.
Nello specifico il Consiglio di Stato ha condiviso la strategia difensiva dei difensori Versace/Buonanno rigettando l’istanza del MIUR con la seguente formula piena: “... è assorbente il rilievo per cui della relativa tutela manca il presupposto del periculum. Il Ministero appellante lo identifica (appello, p. 9 in fondo) con un’esigenza di corretta organizzazione dei “contingenti scolastici”, che non tollererebbe la permanenza in graduatorie di soggetti non aventi diritto. Si tratta però di un interesse allegato in forma generica, là dove la difesa dei ricorrenti appellati ha dimostrato (v. contratti allegati come doc. 6 nel grado) che gli interessati sono al momento impegnati in supplenze, anche nel ruolo di docenti di sostegno, cui sono stati adibiti per mancanza di colleghi specificamente qualificati; PQM. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’istanza cautelare (ricorso numero: 524/2019)”.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, l’inserimento in II fascia dei docenti ITP non può essere sacrificato a fronte di esigenze organizzative generiche del MIUR, dovendo prevalere l’insegnamento in corso che tali docenti stanno svolgendo anche nella delicata materia del sostegno.
I contratti di supplenza al 30 giugno o 31 agosto dei docenti in questione restano quindi pienamente efficaci, essendo venuta meno la possibilità per le scuole Capofila di procedere ad eventuali depennamenti.
Nell’Ordinanza il Consiglio di Stato non ha nemmeno fissato l’udienza di merito, quindi, allo stato attuale, l’efficacia della Sentenza favorevole del TAR e l’inserimento in II fascia dei docenti ITP in questione possono prorogare gli effetti (potenzialmente) anche ai fini delle supplenze del prossimo anno scolastico.
Avv. Giuseppe Versace Avv. Giuseppe Buonanno
Tribunale di Forlì – Sentenza n. 145-2018 del 11 aprile 2018.
Docenti precari – progressione retributiva e ricostruzione di carriera.
Un’altra vittoria ottenuta presso il Tribunale di Forlì, a favore di una docente precaria, che ha ricoperto posti a tempo determinato, per ben 9 anni, il Giudice Forlinese, ha accolto il ricorso dell’avv. Giuseppe Versace.
Sentenza n. 145/2018 dell’11 aprile 2018, il Giudice del Lavoro di Forlì, Dott. Luca Mascini, infatti ha dichiarato che la Docente aveva diritto alla progressione retributiva corrispondente all’anzianità di sevizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestato con contratti di lavoro a tempo determinato e, per l’effetto, ha condannato il M.I.U.R. al pagamento delle relative differenze tra la retribuzione percepita e quella dovuta, maturate, in ragione della posizione stipendiale prevista dal C.C.N.L. applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, a far data dal 28.6.2011, il tutto oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Avv. Giuseppe Versace
Reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento – reintegro del posto di lavoro
Il Tribunale di Parma – Sez. Lavoro, Giudice Dott. Giuseppe Monaco,
ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Giuseppe Versace, per un
Docente, licenziato per non aver dichiarato, in fase di rinnovo delle
Graduatorie ad Esaurimento, di essere stato condannato, le condanne non
ostative ai fini dell’insegnamento.
Il Giudice Parmense ha accolto il ricorso e ha accerto
l’illegittimità del provvedimento del Dirigente dell’Istituto della
Provincia di Parma, annullando il provvedimento emesso dall’Ufficio IX
A.T. delle Provincia di Parma e Piacenza con il quale si dichiarava
l’esclusione del docente dalle Graduatorie ad Esaurimento Provinciali e
di circolo ed istituto, con conseguentemente condanna delle
Amministrazioni resistenti, ognuna per la parte di propria competenza,
al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del
personale docente per il triennio 2014/2017 e relative Graduatorie di
Istituto, con riconoscimento del punteggio maturato già dall’anno
scolastico 2014/2015 oltre al successivo maturando sino al disposto
reintegro.
Il Tribunale di Parma ha condannato altresì le Amministrazioni
resistenti, al reintegro del posto di lavoro per posto comune nella
Provincia di Parma con effetto dalla nomina del 12.11.2015.
Avv. Giuseppe Versace
Precari scuola
Un’altra vittoria ottenuta presso il Tribunale di Bologna, a favore di un docente precario, che ha ricoperto posti a tempo determinato, per ben 12 anni, il Giudice Bolognese, ha accolto il ricorso dell’avv. Giuseppe Versace.
Il Giudice del Lavoro di Bologna, Dott. Maurizio Marchesini, infatti ha dichiarato che il Docente aveva diritto alla valutazione del servizio pre-ruolo svolto ed alle eventuali differenze retributive maturate, in applicazione del CCNL di settore succedutisi nel tempo, in relazione all’anzianità di servizio via via maturate, con esclusione degli scatti biennali e nei limiti della prescrizione quinquennale dal giorno della notifica del ricorso introduttivo (20.01.2012).
Ha affermato che il Docente ha diritto alla ricostruzione integrale della Carriera, ai fini giuridici ed economici, con valutazione di tutti i periodi lavorativi svolti per un tempo superiore a 6, ed alle conseguenti differenze retributive.
Con condanna del Ministero convenuto al pagamento di tali differenze retributive, con interessi legali dalle more al saldo.
Avv. Giuseppe Versace
Tar Lazio – Decreto n. 5882-2016 del 03 ottobre 2016
Illegittima la mancata previsione nel Decreto Ministeriale n. 495/2016 del 22 giugno 2016 della possibilità di inserimento in Terza Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti Diplomati Magistrale ante 2001/2002.
Il M.I.U.R., nuovamente è stato sconfitto; in data 3.10.2016 il T.A.R. Lazio, sede di Roma, con decreto Presidenziale n. 5882/2016 ha ammesso i Diplomati Magistrale, patrocinati dal sottoscritto avv. Giuseppe Versace, nelle Graduatorie ad Esaurimento delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Milano, Reggio di Calabria, Foggia, Forlì – Cesena e Rimini.
Avv. Giuseppe Versace